L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 dicembre 1997 ha approvato il disegno di legge n. 579 dal titolo: "Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia", pervenuto a questo commissariato dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 27 dicembre 1997. Nel provvedimento legislativo, originariamente predisposto, in sostanziale conformita' con i precetti costituzionali, per dare immediata risposta alle aspettative degli oltre 30.000 c.d. "articolisti" impegnati nei progetti di lavori socialmente utili di ormai imminente scadenza nonche' per recepire nell'ordinamento siciliano le innovazioni apportate nella materia dal decreto legislativo di cui all'art. 22 della legge n. 196/1997, e' stato inserito, nel corso del dibattito in aula, un emendarnento attinente ad un diverso settore di competenza regionale, che presumibilmente per l'assenza del necessario approfondimento nelle commissioni di merito, da' adito a censure di costituzionalita'. La disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 11, che di seguito si trascrive, appare macroscopicamente in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto speciale e 114 della Costituzione, laddove esplicitamente si prevede l'ulteriore proroga di un termine fissato da una norma statale: "Art. 11. - Il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia' prorogato alla data del 31 dicembre 1997, e' ulteriormente prorogato, al 31 dicembre 1998". Il comma 37, lett. h), dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha fissato al 31 dicembre 1997 la data entro la quale i comuni debbono determinare in via definitiva i contributi di concessione edilizia in sanatoria e l'importo da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti previsti dai precedenti commi 9 e 10. Pur in astratto ritenendosi ammissibile l'intervento legislativo della Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva attribuita dall'art. 14, lett. f) e g) dello satuto speciale nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica, mediante l'introduzione di norme che adattino alla peculiare realta' regionale le disposizioni statali circa le procedure amministrative sul condono edilizio, tale intervento deve per cio' stesso rivestire carattere di organicita' - come in passato gia' operato con legge regionale n. 37/1985 che ha disciplinato le modalita' procedurali della legge nazionale n. 47/1985 - e non limitarsi a modificare un termine stabilito dalla normativa statale che, fino all'emanazione della disciplina regionale, e' immediatamente operativa e vigente anche nelle regioni ad autonomia speciale. Limitandosi, dopo un silenzio di due anni dall'entrata in vigore delle nuove norme sul condono edilizio, ad un episodico intervento sui termini non motivato e percio' stesso oltretutto irragionevole, la norma in esame opera piuttosto una estemporanea espressa modifica nel corpo della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia delle fonti del diritto stabilita dalla Costituzione.