L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 23  dicembre  1997
 ha  approvato il disegno di legge n. 579 dal titolo: "Disposizioni in
 materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di  finanziamento
 degli  oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in
 Sicilia", pervenuto a questo commissariato dello Stato ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il    successivo  27
 dicembre 1997.
   Nel  provvedimento  legislativo,  originariamente  predisposto,  in
 sostanziale conformita'  con  i  precetti  costituzionali,  per  dare
 immediata   risposta   alle   aspettative  degli  oltre  30.000  c.d.
 "articolisti" impegnati nei progetti di lavori socialmente  utili  di
 ormai   imminente  scadenza  nonche'  per  recepire  nell'ordinamento
 siciliano  le  innovazioni  apportate  nella  materia   dal   decreto
 legislativo  di  cui  all'art.  22  della legge n. 196/1997, e' stato
 inserito, nel corso del dibattito in aula, un emendarnento  attinente
 ad  un  diverso  settore di competenza regionale, che presumibilmente
 per l'assenza del necessario  approfondimento  nelle  commissioni  di
 merito, da' adito a censure di costituzionalita'.
   La  disposizione  contenuta  nel  sesto  comma dell'art. 11, che di
 seguito si trascrive, appare macroscopicamente in contrasto  con  gli
 artt.  14  e  17  dello  statuto  speciale  e 114 della Costituzione,
 laddove esplicitamente si prevede l'ulteriore proroga di  un  termine
 fissato  da  una  norma  statale: "Art. 11. - Il termine previsto dal
 comma 37, dell'art. 2, lettera h), della legge 23 dicembre  1996,  n.
 662,  gia' prorogato alla data del 31 dicembre 1997, e' ulteriormente
 prorogato, al 31 dicembre 1998".
   Il comma 37, lett. h), dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
 662, ha fissato al 31 dicembre 1997 la data entro la quale  i  comuni
 debbono  determinare  in  via  definitiva i contributi di concessione
 edilizia  in  sanatoria  e  l'importo  da  richiedere  a  titolo   di
 conguaglio dei versamenti previsti dai precedenti commi 9 e 10.
   Pur  in  astratto  ritenendosi ammissibile l'intervento legislativo
 della Regione, nell'esercizio della competenza  esclusiva  attribuita
 dall'art.  14,  lett.  f)  e  g)  dello satuto speciale nella materia
 dell'edilizia e dell'urbanistica, mediante  l'introduzione  di  norme
 che adattino alla peculiare realta' regionale le disposizioni statali
 circa   le   procedure  amministrative  sul  condono  edilizio,  tale
 intervento deve per cio' stesso rivestire carattere di organicita'  -
 come  in  passato  gia' operato con legge regionale n. 37/1985 che ha
 disciplinato  le  modalita'  procedurali  della  legge  nazionale  n.
 47/1985  -  e  non  limitarsi a modificare un termine stabilito dalla
 normativa  statale  che,   fino   all'emanazione   della   disciplina
 regionale,  e' immediatamente operativa e vigente anche nelle regioni
 ad autonomia  speciale.
   Limitandosi,  dopo  un  silenzio di due anni dall'entrata in vigore
 delle nuove norme sul condono edilizio, ad  un  episodico  intervento
 sui  termini  non motivato e percio' stesso oltretutto irragionevole,
 la norma in esame opera piuttosto una estemporanea espressa  modifica
 nel corpo della normativa statale vigente, alterando il sistema della
 gerarchia delle fonti del diritto stabilita dalla Costituzione.